Facciamo riferimento alla nota prot. m_dg.GDAP.11/04/2025.0164287.U del 11 aprile c.a, con la quale codesto Dipartimento ha diramato le prime linee guida operative per dare attuazione alla Sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale in materia di affettività per le persone detenute.
Comprendiamo pienamente l’importanza e la delicatezza di dare seguito alla pronuncia della Consulta, che interviene su un diritto fondamentale della persona. Proprio in considerazione della rilevanza della materia, desideriamo sottoporre alcune riflessioni e proposte operative, maturate dalla conoscenza diretta delle realtà penitenziarie, con l’intento di contribuire a un’applicazione della Sentenza che sia efficace e sostenibile.
Una prima osservazione riguarda l’interpretazione del concetto di “affettività”. Sebbene le linee guida mirino a garantire la necessaria riservatezza per i colloqui intimi, la descrizione dei locali da adibire (“camera arredata con un letto e con annessi servizi igienici”) sembra orientare l’applicazione quasi esclusivamente verso la dimensione della sessualità. Riteniamo importante che l’attuazione della Sentenza non riduca la portata dell’affettività alla sola sfera intima, ma consideri anche la dimensione più ampia della relazione personale e familiare. Sarebbe opportuno valutare se l’allestimento proposto sia l’unico possibile o se si possano identificare soluzioni strutturali che favoriscano un’interazione più completa, più vicina a un contesto di vita familiare, ove logisticamente realizzabile.
Un secondo punto concerne le concrete possibilità di reperimento e adeguamento degli spazi necessari all’interno degli istituti penitenziari. Le note criticità strutturali e la carenza di risorse potrebbero rendere difficoltosa una rapida ed uniforme implementazione delle linee guida. Appare quindi necessario definire con maggiore dettaglio quali supporti organizzativi e finanziari verranno messi a disposizione dei Provveditorati e delle Direzioni per far fronte a tali esigenze. Inoltre, le linee guida necessiterebbero di un approfondimento su aspetti procedurali cruciali per garantire sicurezza e salubrità:
1 – sarebbe utile prevedere un esplicito coinvolgimento dell’area sanitaria per la definizione di protocolli di profilassi (ad esempio, riguardo le malattie sessualmente trasmissibili);
2 – appare indispensabile dettagliare maggiormente le procedure di controllo antecedenti e successive al colloquio intimo, specificando le modalità operative nel rispetto dell’assenza di vigilanza visiva durante l’incontro, ma tenendo conto dei rischi connessi all’introduzione di oggetti o sostanze non consentite;
3 – è opportuno chiarire gli standard di sanificazione dei locali, specificando se debba essere sistematica dopo ogni utilizzo.
Infine, riteniamo fondamentale una chiara definizione del ruolo e dei compiti attribuiti al personale, in particolare al Corpo di Polizia Penitenziaria, nell’ambito di queste nuove procedure, affinché tali compiti siano integrati nelle routine operative in modo funzionale, senza gravare eccessivamente sull’organizzazione del lavoro e nel pieno rispetto della professionalità degli operatori.
In un’ottica propositiva, suggeriamo di valutare approcci che potrebbero differenziare le modalità di esercizio del diritto, in base alle diverse sfaccettature dell’affettività e dell’intimità:
1 – si potrebbe esplorare, in collaborazione con la Magistratura di Sorveglianza, la possibilità di istituire permessi specifici esterni, qualora le condizioni di sicurezza del detenuto lo consentano, finalizzati a coltivare l’intimità di coppia in un contesto esterno all’istituto;
2 – parallelamente, si potrebbero progettare spazi intramurari concepiti come “unità abitative” dedicate all’esercizio dell’affettività in senso lato, favorendo momenti di relazione familiare (specialmente in presenza di figli minori) o di coppia che ricreino una parvenza di quotidianità.
La gestione di queste opportunità potrebbe essere integrata nei percorsi trattamentali, con un ruolo attivo dell’area educativa nell’individuazione dei soggetti idonei.
Confidiamo che queste osservazioni possano essere considerate un contributo costruttivo al necessario percorso di adeguamento dell’ordinamento e delle prassi operative alla Sentenza della Corte.