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Orientamenti giurisprudenziali di sistema e tutela della funzione pubblica del Corpo di Polizia Penitenziaria. Riflessi operativi e metodologici della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sesta Sezione Penale) n. 15023/2026.

📁 CategoriaLettere CON.SI.PE.
📅 Data15/06/2026

La scrivente Confederazione Sindacati Penitenziari (CON.SI.PE.) ritiene doveroso sottoporre all’attenzione e alla riflessione strategica un’analisi di stringente rilievo concernente la tenuta dell’ordine, della sicurezza e della dignità istituzionale all’interno degli Istituti penitenziari del Paese.

La recente e cristallina pronuncia della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15023/2026, ha ridefinito in modo inequivocabile il perimetro di tutela giuridica e il peso delle condotte oltraggiose e minatorie poste in essere dalla popolazione detenuta nei confronti degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nei reparti detentivi.

I giudici di legittimità hanno fissato un principio di diritto che scardina una risalente e deleteria tendenza alla minimizzazione degli eventi critici verbali, statuendo che l’offesa rivolta ai pubblici ufficiali operanti in ambiente carcerario non può e non deve essere derubricata a mero episodio isolato di intemperanza o a naturale sfogo connesso allo stato di privazione della libertà.
Al contrario, laddove tale condotta si inserisca in una più ampia e sistematica azione di aggressione, minaccia o delegittimazione compiuta dinanzi ad altri ristretti, essa configura una sequenza offensiva unica ed inscindibile che investe direttamente la responsabilità di codesto Dipartimento.

La tutela del prestigio della funzione pubblica, in ambito penitenziario, non difende infatti meramente l’onore personale del singolo operatore, ma investe in via diretta la tenuta dell’ordine, della sicurezza e dell’autorità dello Stato all’interno dei reparti, riconoscendo il riflesso destabilizzante immediato che tali atti di aperta ribellione riverberano sull’intera comunità
penitenziaria.

Alla luce di tale autorevole quadro interpretativo, l’Amministrazione Penitenziaria non può più esimersi dal trarre le dovute determinazioni metodologiche e operative, superando l’evidente incongruenza ordinamentale per cui la difesa dell’Autorità dello Stato in prima linea viene ancora demandata alla lodevole, ma isolata, iniziativa penale o civile del singolo poli-
ziotto.Per tali ragioni, nell’ottica di una proficua e lungimirante interlocuzione sindacale e di una comune salvaguardia del sistema sicurezza, la CON.SI.PE. sollecita l’adozione di un urgente provvedimento di indirizzo quadro che vincoli i Provveditori Regionali e i Direttori degli Istituti a trasmettere sistematicamente e tempestivamente tali eventi critici alla competente Autorità Giudiziaria quali fattispecie lesive dell’ordine pubblico, richiamando espressamente il dettato della citata Sentenza n. 15023/2026.

Contestualmente, atteso che il danno cagionato dalle condotte di delegittimazione colpisce direttamente l’Istituzione e la stabilità dei reparti, si rende indispensabile attivare le dovute tutele ex articolo 2087 del Codice Civile attraverso la strutturazione di un protocollo di patrocinio legale gratuito e automatico a cura dell’Avvocatura dello Stato per il personale del Corpo coinvolto, sollevando i singoli operatori dagli oneri economici derivanti dalla difesa in giudizio della dignità dell’Amministrazione.
Sicuri che la sensibilità istituzionale delle Signorie Vostre concorderà sulla necessità di dare immediata concretezza ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte.

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