COMUNICATO AL PERSONALE – NOTA INFORMATIVA DELL'UFFICIO LEGALE
Operazioni Sotto Copertura della Polizia Penitenziaria (D.L. Sicurezza 23/2026, conv. in L. 54/2026). Denuncia CON.SI.P.E. su gravissimi profili di rischio penale e "vicoli ciechi" normativi per gli operatori.
Carissimi colleghi,con l’approvazione definitiva della Legge 24 aprile 2026, n. 54 (conversione del "Decreto Sicurezza"), il legislatore ha finalmente riconosciuto ai nuclei investigativi della Polizia Penitenziaria la facoltà di operare sotto copertura (*undercover*) per contrastare piaghe sistemiche come l'introduzione di cellulari, sostanze stupefacenti e armi, o la gestione di rivolte e fenomeni di radicalizzazione terroristica all'interno degli istituti.
Se da un lato il **CON.SI.P.E.** accoglie con favore questo formale passo in avanti verso il pieno riconoscimento del nostro Corpo come vera e propria "polizia dell'esecuzione penale", dall'altro l’Ufficio Legale della nostra Confederazione, analizzando la recente Relazione del Massimario della Corte di Cassazione (Rel. 39/2026), ha individuato una **macroscopica e inaccettabile asimmetria tecnica**.
Il legislatore, per evidente imperizia dogmatica, ha gettato gli agenti sotto copertura in un labirinto giuridico potenzialmente letale dal punto di vista penale.
A tutela della vostra incolumità professionale e della vostra libertà, ritengo doveroso evidenziare due punti critici sui quali il CON.SI.P.E. esige immediati chiarimenti e garanzie dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Ministero della Giustizia:
### 1. Il paradosso della corruzione: il rischio di incriminazione per l'art. 319 c.p.La nuova legge elenca in modo tassativo i reati coperti da "causa di giustificazione" (ovvero gli illeciti simulati che l'infiltrato può commettere per non far saltare la propria copertura). Tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione è stata inserita la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), ma **è stata incredibilmente esclusa la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**.
* **Il pericolo reale:** All'interno dei contesti detentivi, la corruzione non è quasi mai generica. Si sostanzia nell'atto pratico (l'agente che dietro compenso o minaccia omette un controllo, introduce una SIM card o favorisce lo spostamento di cella di un detenuto). Se l'infiltrato del nucleo investigativo, per guadagnare la fiducia dei sodalizi criminali ristretti, finge l'accordo per compiere uno *specifico atto contrario ai doveri d'ufficio*, **non è protetto dalla legge**.
* **La posizione del CON.SI.P.E.:** In questo modo l'operatore rischia l'incriminazione diretta in concorso per corruzione propria, e tutte le prove raccolte rischiano di essere dichiarate radicalmente inutilizzabili in sede giudiziaria. Lo strumento investigativo nasce già monco.
### 2. Il ricatto del silenzio sulle omissioni interne e il divieto di "Provocazione"Un infiltrato, per orientamento granitico della Suprema Corte, può solo inserirsi in un disegno criminoso già esistente, non può mai indurre o provocare un reato ex novo (vige il divieto assoluto di agente provocatore).
* **Il vicolo cieco:** Se durante l'operazione l'infiltrato riscontra gravi omissioni, coperture o condotte illecite interne alla struttura gerarchica (es. artt. 328 e 361 c.p. per omessa denuncia o rifiuto di atti d'ufficio da parte di colleghi o superiori), si trova dinanzi a un bivio drammatico. I reati omissivi dei pubblici ufficiali non sono scriminati dalla legge d'urgenza. L'agente mantiene intatto l'obbligo penale di denunciare immediatamente.
* Se per non "bruciare" l'indagine o l'incolumità della propria identità tollera o ritarda la segnalazione di queste condotte omissive non esplicitamente inserite nel decreto del Pubblico Ministero, l'operatore rischia di risponderne a titolo personale per omessa denuncia o favoreggiamento. La legge non tutela il segreto d'indagine a scapito della legalità generale del sistema chiuso del carcere.
### Le direttive sindacali del CON.SI.P.E.
Come organizzazione sindacale, non permetteremo che le carenze strutturali della scrittura delle leggi ricadano sulla pelle del personale di Polizia Penitenziaria. Finché non verrà emanato un decreto correttivo che inserisca l'art. 319 c.p. e le relative tutele penali per l'operatore, **il CON.SI.P.E. raccomanda ai colleghi dei nuclei investigativi l'adozione della massima prudenza tecnica**:
1. Esigete che i decreti di autorizzazione firmati dalle Procure della Repubblica specifichino al millimetro i confini, l'oggetto e le modalità di ogni singola condotta simulata consentita.
2. Interrompete immediatamente le attività qualora la trattativa simulata scivoli verso patti corruttivi specifici (art. 319 c.p.) o interchiuda omissioni dell'amministrazione non preventivamente avallate e decretate dall'Autorità Giudiziaria.
Il CON.SI.P.E. ha già attivato i propri canali e l'ufficio legale per avviare immediate interlocuzioni con i vertici politici e dell'Amministrazione affinché si ponga rimedio a questo macroscopico difetto normativo. La tutela dei diritti e la sicurezza giuridica della Polizia Penitenziaria vengono prima di ogni annuncio propagandistico.Fraterni saluti.
*Roma, 18 maggio 2026***Il Presidente CON.SI.P.E.**Mimmo Nicotra cell 3289335733
POLIZIA PENITENZIARIA: INFILTRATO A METÀ –
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