Si porta a conoscenza di tutto il personale della Polizia Penitenziaria il quadro aggiornato relativo alla possibilità di dotarsi di un'arma privata per la tutela personale, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 4: maggio 2025, n. 48 e del conseguente adeguamento dell'art. 73 del R.D. 635/1940.
L'attuale normativa stabilisce che gli operatori di polizia, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, hanno facoltà di portare armi comuni da sparo per difesa personale senza necessità di apposita licenza.
Il diritto al porto deriva direttamente dallo status professionale. È sufficiente l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.
La disposizione riguarda esclusivamente le armi comuni da sparo (pistole o rivoltelle) regolarmente acquistate e detenute.
La tessera ministeriale abilita all'acquisto dell'arma e del relativo munizionamento presso gli esercizi autorizzati, senza obbligo di nulla osta da parte dell'Autorità di P.S.
L'operatore che intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto ai seguenti obblighi:
Ai sensi dell'art. 38 del TULPS, l'arma deve essere denunciata presso l'ufficio di Polizia o il comando Carabinieri competente per territorio entro le 72 ore dall'acquisto.
I dati identificativi dell'arma saranno inseriti nel sistema informativo CED Interforze, associandoli alla posizione del dipendente.
Restano invariati gli obblighi di diligente custodia previsti dalla normativa vigente per prevenire l'accesso di terzi non autorizzati o malintenzionati.
L'adeguamento formale del Regolamento d'esecuzione del TULPS rende la procedura univoca su tutto il territorio nazionale, eliminando le difformità interpretative precedenti.
Roma, 9 febbraio 2026
La Presidenza CON.SI.PE.Domenico Nicotra cell 3289335733
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