Violazione dell’articolo 27 della Carta Costituzione - le pene carcerarie nella Repubblica italiana.
Nell’articolo 27 della Costituzione italiana troviamo sancito che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, motivo per
cui mai dovremmo assistere a quello che, invece, registriamo quotidianamente nelle carceri italiane, ridotte a prigioni di Stato, a fredde gabbie per esseri umani, ove alla pena si aggiunge sofferenza per assuefazione istituzionale.
La funzione delegata all’Amministrazione penitenziaria imporrebbe di impegnarsi con ogni sforzo possibile per garantire che il “carcere” si sconti in un contesto di legalità, di rieducazione e di reinserimento sociale reali.
Quello che dovrebbe “somministrarsi” negli Istituti penitenziari della Repubblica italiana è il TRATTAMENTO RIEDUCATIVO, non la mera attuazione della SEPARAZIONE UMANA, dei “cattivi dai buoni”, con pseudo-gestioni di sicurezza che, invero, producono solo aggressività nelle persone recluse e burnout negli operatori dei vari Comparti.
Come è pensabile, con soli 789 funzionari giuridici pedagogici (dato aggiornato al 1° novembre 2021), molti dei quali in servizio presso DAP, PRAP e Scuole di Formazione, a fronte di circa 60 mila persone detenute, che l’Amministrazione possa anche solo minimamente rispettare il proprio mandato costituzionale della rieducazione?
In una lungimirante nota dipartimentale (prot. 40928.U del 3 febbraio 2022 che a sua volta richiama la circolare 3593/6043 del 9 ottobre 2003), evidentemente allo stato ancora ampiamente disattesa, leggiamo che “utilizzando le tecniche e i metodi professionali, l’educatore instaura un rapporto dialogico con ogni detenuto, teso a favorirne la motivazione ad aderire ad un progetto trattamentale, e più in generale ad un processo di risocializzazione”.
Ha realmente senso parlare di “trattamento individualizzato”, di GOT, di équipe, di “documento di sintesi”, di “tecnico del comportamento”, di “definizione multidisciplinare del Progetto di Istituto”, di “attenzione all’accoglienza dalla libertà”, di “lavoro di rete”, di “contatti con il mondo esterno”, per una Amministrazione che con l’individuazione della dotazione organica dell’operatore del trattamento rieducativo per antonomasia smentisce sé stessa???
La previsione di organico nazione per i funzionari giuridico pedagogici è attualmente stabilita in 1376 unità!
Nel richiamato atto di indirizzo dipartimentale leggiamo ancora che:
- “l’utilizzo di metodi/strumenti di osservazione diversificati caratterizza sempre più la figura del
funzionario giuridico pedagogico che deve muoversi all’interno delle sezioni, incontrare i detenuti,
presenziare alle loro attività alla stregua di quanto avviene per l’operatore di Polizia Penitenziaria
nell’ambito della cd. sorveglianza dinamica”; - “il funzionario giuridico pedagogico deve essere messo nelle condizioni di privilegiare la rela-
zione con l’utenza presso i luoghi di vita del detenuto (sezioni detentive, spazi attività, spazi socialità, - ecc.)”;
“il funzionario giuridico pedagogico deve essere facilmente contattabile e raggiungibile anche
da quei detenuti che, per carattere o scarsa dimestichezza con il sistema penitenziario, rischiano di non poter avere contatti col professionista e quindi di accedere a un servizio essenziale dell’Amministra-
zione”; - “si evidenzia l’importanza di prevedere la presenza del funzionario in un’ampia fascia oraria,
organizzando anche turnazioni pomeridiane o preserali … vivere appieno la vita dell’Istituto”;
A questo punto la domanda sorge spontanea: dove, come, quando e con quali risorse avviene tutto ciò? Forse è giunto il momento di comprendere quali siano le reali condizioni di vita delle persone ristrette negli Istituti di pena della Repubblica italiana e, soprattutto, quale sia il drammatico disagio dei poliziotti penitenziari, OPERATORI DI POLIZIA e NON DEL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO, rispetto ad assetti organizzativi che non producono né sicurezza (le carceri sono “piazze di spaccio” e di commercio spropositato di “telefonini”), né reinserimento sociale (vedi i tassi di recidiva che inducono il Legislatore a valorizzare sempre più le misure alternative alle galere di Stato).
Probabilmente vanno riequilibrati i ruoli, potenziando significativamente l’organico degli operatori della rieducazione, che devono vivere la vita dell’Istituto penitenziario non già da funzionari della Giustizia sommersi da adempimenti burocratici, quanto da professionisti del comportamento umano, di esperti del reinserimento sociale delle persone detenute, dando reale senso e facendo vivere l’art. 27 della Costituzione italiana.
Soprattutto nei grandi Istituti, andrebbe dirigenzializzata la figura del Capo Area del Trattamento (ormai per i dirigenti penitenziari l’aspetto rieducativo delle persone detenute, tanto nei programmi individualizzati quanto nei consigli di disciplina, è divenuta mera siglatura di atti ed i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza sono sistematicamente rimessi al Capo Area del Trattamento), affiancando ai funzionari giuridico pedagogici (laureati) altri operatori della medesima Area, tecnici del trattamento (con titolo di studio meno elevato).
Probabilmente dovremmo liberare migliaia di Agenti di Polizia Penitenziaria da incombenze che non sono per nulla ascrivibili agli OPERATORI DI POLIZIA e che gli stessi non sono in grado di svolgere con la dovuta professionalità in ragione della diversa appartenenza professionale rispetto a chi studia e supera concorsi nella “prospettiva di rieducare”.
Affrancando i poliziotti penitenziari da mansioni tipiche degli operatori del trattamento rieducativo si recupererebbero importanti risorse a vantaggio dei compiti istituzionali che il Corpo non riesce a garantire appieno, nonostante eroici insostenibili sforzi.
Al contempo si dovrebbe procedere alla RIMODULAZIONE DEGLI OPERATORI DEL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO, che costano allo Stato molto meno degli OPERATORI DI POLIZIA, da impiegare intensificatamente nei contesti detentivi e per finalità rieducative nell’arco dell’intera giornata e, soprattutto, nei giorni festivi, allorquando la serenità dei reclusi è maggiormente a rischio a causa della pressocché paralisi delle attività trattamentali.
Il valore di una Amministrazione multi professionale non passa attraverso la valorizzazione ed il riconoscimento dei benefici economici e di carriera di una sola compagine, come avvenuto sino ad ora per la dirigenza amministrativa penitenziaria, (vedi l’ultimo incentivo che arriva a ben 13mila euro annui in aggiunta ad uno stipendio, a pagamenti di straordinari e riconoscimenti previdenziali tipici del Comparto Sicurezza, a cui i dirigenti penitenziari non appartengono).
Nell’articolo 27 della Costituzione italiana ammiriamo il valore della RIEDUCAZIONE, prerogativa della PROFESSIONALITA’ GIURIDICO PEDAGOGICA, che va necessariamente valorizzata e potenziata nella dotazione organica e nelle funzioni che dovrebbero giungere sino al governo degli Istituti a trattamento avanzato, in sinergico rapporto con la preziosissima Magistratura di Sorveglianza, chiamata a vigilare sull’esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati.
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