MANCATA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DEI PERMESSI STUDIO

Grave violazione riferimenti normativi:
Visti art. 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782; art. 3 D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395; art. 17 D.P.R.
17 febbraio 1990 n. 44; art. 21 del D.P.R. 31 Luglio 1995 n. 395; circolare DAP n. 3538/5988 del 27/12/2000; art. 20 del Contratto Nazionale 1998/2001; art. 16 del DPR 170 del 2007; art. 19 del DPR 51
del 2009.
In particolare: art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183; circolare DAP n. 0275561 del 24/7/2012; circolare DAP n. 0363774 del 12/10/2012.
Si apprende da personale in servizio presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto che
la Direzione non concede i singoli permessi studio ai dipendenti che ne fanno regolare richiesta, anche se
nei loro confronti siano stati emessi i singoli provvedimenti autorizzativi a seguito di loro istanza
La motivazione addotta dalla Direzione sembrerebbe essere che il dipendente per frequentare i corsi
serali può comunque espletare il turno di servizio antimeridiano e che quindi non risulta necessario
concedere il singolo permesso studio.
A parere di questa Segreteria Nazionale necessità un intervento chiarificatore in materia al fine di
dirimere tale controversia che mette in dubbio tutta la normativa e le relative circolari che disciplinano il
beneficio. Analogo quesito viene posto per il mancato riconoscimento del beneficio del permesso studio a dipendente, sempre in servizio in questa sede, che risulta iscritta a corsi universitari con registrazione a
singole discipline.
Si resta in attesa di urgente riscontro e si porgono distinti saluti.