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Attivazione urgente convenzione per servizi di streaming sportivo(piattaforma DAZN) a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – Denuncia immobilismo e disparità di trattamento rispetto al Comparto Sicurezza.Indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 per il personale vincitore di concorsi interni di progressione in carriera – Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI) n. 06273/2026 del 4 agosto 2026 – Richiesta urgente di direttiva applicativa per il riconoscimento del beneficio in via amministrativa, cessazione del contenzioso e convocazione tavolo sindacale.C.C. BARI – Violazione A.Q.N., P.I.R. e P.I.L. Mobilità interna. Assegnazioni provvisorie nominative a graduatorie scadute (O.d.S. n. 78/2026 e O.d.S. n. 87/2026) in palese elusione di formale diffida sindacale. Richiesta di intervento sostitutivo, revoca in autotutela degli atti ed emanazione immediata dell’interpello generale. PREAVVISODI STATO DI AGITAZIONE.Attivazione urgente convenzione per servizi di streaming sportivo(piattaforma DAZN) a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – Denuncia immobilismo e disparità di trattamento rispetto al Comparto Sicurezza.Indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 per il personale vincitore di concorsi interni di progressione in carriera – Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI) n. 06273/2026 del 4 agosto 2026 – Richiesta urgente di direttiva applicativa per il riconoscimento del beneficio in via amministrativa, cessazione del contenzioso e convocazione tavolo sindacale.C.C. BARI – Violazione A.Q.N., P.I.R. e P.I.L. Mobilità interna. Assegnazioni provvisorie nominative a graduatorie scadute (O.d.S. n. 78/2026 e O.d.S. n. 87/2026) in palese elusione di formale diffida sindacale. Richiesta di intervento sostitutivo, revoca in autotutela degli atti ed emanazione immediata dell’interpello generale. PREAVVISODI STATO DI AGITAZIONE.

Richiesta di chiarimento interpretativo e di emanazione di indirizzi applicativi uniformi in materia di congedo straordinario per visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.P.R. n. 39/2018, con particolare riferimento alla valutazione dei tempi di percorrenza nelle aree metropolitane.

La scrivente Confederazione Sindacale segnala il permanere di rilevanti difformità interpretative e applicative presso gli Uffici e gli Istituti dell’Amministrazione Penitenziaria in relazione alla disciplina prevista dall’art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 39/2018, concernente la possibilità di ricorrere al congedo straordinario per l’effettuazione di visite specialistiche, terapie, prestazioni sanitarie ed esami diagnostici qualora l’assenza dal servizio risulti superiore alla metà dell’orario giornaliero di lavoro.

Si rileva che, a differenza di altre Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, non risultano attualmente adottate specifiche disposizioni dipartimentali volte a definire criteri omogenei di valutazione della durata complessiva dell’assenza, con particolare riguardo all’incidenza dei tempi necessari per raggiungere la struttura sanitaria ed effettuare il successivo rientro. Tale situazione determina inevitabilmente applicazioni difformi sul territorio nazionale e conseguenti disparità di trattamento tra gli appartenenti al Corpo impiegati in sedi diverse.
La problematica assume particolare rilievo nelle grandi aree urbane e metropolitane, ove la durata degli spostamenti è fortemente influenzata da fattori oggettivi quali la congestione del traffico, le limitazioni alla circolazione, la disponibilità di parcheggi, l’utilizzo del trasporto pubblico e le fasce orarie di maggiore afflusso. In tali contesti, e segnatamente nell’area metropolitana di Roma, il tempo effettivamente necessario per raggiungere una struttura sanitaria può risultare significativamente superiore rispetto a quello teoricamente desumibile dalla sola distanza chilometrica.

Ne consegue che una valutazione fondata esclusivamente su tempi standardizzati o calcolati in condizioni ideali di viabilità rischia di non rappresentare la reale durata dell’assenza dal servizio, con il concreto pericolo di penalizzare il personale operante nelle aree caratterizzate da elevata complessità della mobilità urbana.
Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire uniformità applicativa, trasparenza amministrativa e parità di trattamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, si chiede a codesto Dipartimento di voler fornire chiarimenti sui seguenti aspetti:

Computo della durata complessiva dell’assenza
Se, ai fini della verifica del superamento della soglia prevista dall’art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 39/2018, debbano essere considerati, oltre al tempo strettamente riferibile alla prestazione sanitaria attestata dalla struttura competente:

  • il tempo necessario per raggiungere la struttura sanitaria;
  • il tempo necessario per il successivo rientro;
  • gli eventuali tempi tecnici di accettazione, registrazione e attesa connessi alla prestazione
    sanitaria.

Individuazione del punto di partenza e di rientro
Se, nei casi in cui il dipendente si rechi presso la struttura sanitaria partendo dalla propria dimora anziché dalla sede di servizio, il tempo di percorrenza rilevante debba essere determinato con riferimento al tragitto effettivamente compiuto, atteso che durante tale periodo lo stesso non si trova comunque nella concreta disponibilità dell’Amministrazione.

Strumenti idonei alla dimostrazione dei tempi di percorrenza
Quali elementi documentali possano essere ritenuti idonei a comprovare la durata effettiva o ragionevolmente prevedibile degli spostamenti, tenuto conto che le attestazioni rilasciate dalle strutture sanitarie certificano normalmente il solo orario della prestazione. In particolare, si chiede se possano essere considerati validi elementi istruttori:

  • rilevazioni ottenute da sistemi di navigazione e mappatura satellitare;
  • dati provenienti da piattaforme di info mobilità;
  • documentazione relativa all’utilizzo dei mezzi pubblici;
  • dichiarazioni sostitutive rese dal dipendente ai sensi della normativa vigente.

Limiti della discrezionalità valutativa del dirigente competente
Se la valutazione dell’istanza debba limitarsi alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione prodotta dal dipendente oppure se residuino margini di discrezionalità amministrativa in ordine alla congruità dei tempi rappresentati, fatti salvi i casi di manifesta irragionevolezza o evidente incongruenza.

Criteri di valutazione dei tempi di percorrenza nelle aree metropolitane
Se, ai fini della determinazione della durata complessiva dell’assenza, debbano essere presi in considerazione i tempi di percorrenza concretamente e ragionevolmente prevedibili in relazione alla fascia oraria interessata, alle condizioni di traffico normalmente esistenti e alle caratteristiche della specifica area territoriale. Si chiede, in particolare, se nelle aree metropolitane ad elevata congestione della mobilità urbana, quali Roma, l’Amministrazione ritenga corretto fare riferimento a una valutazione realistica della percorribilità del tragitto, fondata su dati oggettivamente verificabili e riferiti alle concrete condizioni della circolazione,anziché a tempi teorici elaborati in condizioni ottimali e non rappresentative della realtà.

Obbligo di motivazione dei provvedimenti di diniego
Se l’eventuale rigetto dell’istanza di congedo straordinario debba essere adeguatamente motivato mediante specifica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione, in conformità ai principi sanciti dall’art. 3 della Legge n. 241/1990. L’assenza di una motivazione puntuale a supporto del provvedimento di diniego, oltre a porsi in contrasto con i principi normativi vigenti, non consente altresì al dipendente interessato di presentare un’eventuale istanza di riesame corredata dagli elementi integrativi che non siano stati presi in considerazione nella fase originaria di valutazione da parte del
Dirigente responsabile del procedimento.

Emanazione di una circolare applicativa uniforme
Se codesto Dipartimento intenda procedere all’emanazione di una specifica circolare esplicativa, sul modello di quelle già adottate da altre Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, al fine di garantire un’applicazione uniforme della disciplina su tutto il
territorio nazionale, con particolare riguardo alla definizione di criteri oggettivi e omogenei per la valutazione dei tempi di spostamento del personale nei grandi contesti urbani e metropolitani.

Certi della rilevanza della questione ai fini della tutela dei diritti del personale e del necessario perseguimento dell’uniformità dell’azione amministrativa, si resta in attesa di cortese riscontro.

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