Cambio mansione lavoratrice madre – violazione D.lgs. 151-2001 - C.C. Termini Imerese.

Continuano a giungere notizie a questa Confederazione afferenti disposizioni di diversa assegnazione di servizio e, quindi ufficio, intraprese da Codesta Direzione nei confronti di una collega da poco rientrata dopo un periodo di astensione lavorativa seguito maternità. Non appare opportuno richiamare in tale missiva tutta la parte normativa che supporta le azioni a tutela delle lavoratrici madri e ancor più delle lavoratrici in periodo post partum e allattamento.
Basterà, in tale sede, allegare le note già prodotte in sede locale dai rappresentanti sindacali della Confederazione scrivente, delegati che ben hanno descritto quanto sia stato innaturale (usando un eufemismo che, si spera, possa sostituirsi ad accezioni più incisive) quanto verificatisi.
Preme maggiormente a questa O.S. richiedere chiarimenti sulla natura di tale disposizione, nella speranza
che non si tratti di alcun atto discriminatorio né penalizzante che possa scadere in una visione della maternità come patologizzata e determinante un ostacolo alle naturali ambizioni di crescita e prospettiva lavorativa alle quali la collega, in particolare, ha aspirato rispondendo ad un regolare interpello uscendone vincitrice per l’ufficio pianificazione, programmazione SIAT, protocollo, ufficio automezzi, missioni Nucleo T.P. locale.
Ci si attende, quindi, dalla S.V. un chiarimento confortante la speranza appena espressa così come di sostegno possa essere una comunicazione chiara e trasparente al personale qualora si intraprenda un’azione organizzativa che incide sul tipo di lavoro da svolgere come su indennità che, anche dal punto di vista economico, possono gravare su un bilancio personale in modo sostanziale.
Per ultima riflessione ci consenta di fornire una informazione relativa al concetto di “rappresentatività” e “maggiore rappresentatività” delle Organizzazioni Sindacali, avendo constatato che vi è stata una presumibile contrarietà a fornire riscontro e ascolto ai nostri delegati locali ancorandosi al principio del peso sostanziale, appunto, della rappresentatività effettiva dell’O.S. di appartenenza, se pur opinabile tale assunto nella logica educativa di prestare attenzione comunque a prescindere da appartenenza sindacale. Ma chiariamo: per la Corte di Cassazione (sentenze n. 7622/91 e 9027/91) elementi decisivi per qualificare la rappresentatività di un’associazione o confederazione sindacale sono una “equilibrata consistenza associativa” all’interno della/e categoria/e accompagnata da una ramificata presenza territoriale (di carattere nazionale o comunque distribuita sul territorio, non a carattere meramente locale), cui fa da corollario l’esercizio effettivo di attività sindacale (sottoscrizione o adesione a contratti ed accordi collettivi).
Un’Organizzazione Sindacale che pur non essendo rappresentativa ha nell’Ente molti iscritti può chiedere il riconoscimento di diritti sindacali come informazione, accesso ai luoghi di lavoro per lo svolgimento di attività sindacale, uso locali, bacheca sindacale.

Pur non condividendo l’atteggiamento di diffidenza opposto alle richieste dei delegati locali dalla Direzione di Codesto Istituto Penitenziario come superficiale etichettamento di appartenenza ad Organizzazione Sindacale non maggiormente rappresentativa, adottando a scudo di tale assunto la nota intervenuta dal Dipartimento chiarificatrice dell’attuale status rappresentativo della scrivente Confederazione, appare necessario comunicare che, a seguito di dati certificati risalenti al 31 dicembre 2023, la CON.SI.PE., come già da certificazione rilasciata dall’Amministrazione Centrale, ha raggiunto la percentuale utile a renderla rappresentativa ai tavoli di contrattazione futuri per i ruoli dirigenziali del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Non sembrerebbe comunque opportuno barricarsi dietro al concetto di rappresentatività maggiore o minore allorquando un organismo sindacale, quantunque regolarmente registrato e dotato di riconoscimento statuario ed elettivo, esercita il diritto di informazione e richiesta chiarimenti anche , in casi evidenti e accertati, di denuncia di anomalie legittime che inficiano il benessere del personale inteso ad ampia interpretazione contenutistica.

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