ASSENZA DI INTERESSE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA ITALIANA - RICHIESTA DI ACCERTAMENTI URGENTI

richiesta accertamenti polizia penitenziaria consipe

Spiace constatare come il Ministero della Giustizia, da cui purtroppo dipende ancora la Polizia Penitenziaria italiana, tenuto conto della misera considerazione che codesto Dicastero rivolge verso personale del Corpo, nonostante le sollecitazioni sindacali dei mesi scorsi ancora non abbia formalizzato alcun riscontro di chiarimento nei termini richiesti.
Come Confederazione Sindacale della Polizia Penitenziaria ci risulta, infatti, che ai consiglieri penitenziari del DAP e del DGMC, vale a dire a personale “civile” destinatario di attività formativa presso la Scuola Superiore dell’esecuzione penale non ancora inquadrato nei ruoli dirigenziali dell’Amministrazione della Giustizia, dall’inizio del corso è stato riconosciuto il “favorevolissimo” trattamento economico (circa 3.000 euro netti mensili) riservato al personale dirigenziale del Comparto Sicurezza e nello specifico ai “primi dirigenti” delle Forze di Polizia.
Al riguardo, sulla scorta delle precedenti segnalazioni sindacali che in questa sede si intendono far proprie, si porta nuovamente in evidenza delle SS.LL., per le immancabili complessive responsabilità di gestione che una scelta del genere comporta, che “l’art. 48, comma 3, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, rubricato “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (c.d. Riordino delle carriere delle Forze di Polizia dello Stato), prevede che “fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente”.
Nelle richiamate norme è disciplinata la carriera del personale del ruolo dirigente della Polizia di Stato, prevedendo che tale ruolo dirigenziale si articola in cinque qualifiche (vice questore aggiunto, vice questore, primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza), con progressioni correlate ad anzianità di servizio e a procedure di scrutinio per merito comparativo (artt. 1 e ss. del D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334).
L’accesso al ruolo dirigenziale della Polizia di Stato è consentito ai funzionari di Polizia, previo superamento di un apposito corso di formazione, in possesso della qualifica direttiva apicale di commissario capo (art. 6 del D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334).
Ne discende che da una qualifica direttiva apicale (commissario capo) e previo superamento del corso di formazione, si accede alla qualifica dirigenziale iniziale del personale della Polizia di Stato (vice questore aggiunto).
Per ciò che attiene alla carriera dirigenziale penitenziaria, l’art. 5, comma 1, del D.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, avente ad oggetto “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154” sancisce che “Al termine del periodo di formazione iniziale, previo giudizio di idoneità, il consigliere penitenziario è nominato dirigente penitenziario”.

I consiglieri penitenziari, non essendo inquadrabili nel ruolo della dirigenza penitenziaria (dal momento che è necessario un giudizio positivo di idoneità al termine del corso di formazione per l’immissione in tale ruolo ed un formale atto di nomina), durante la fase formativa non possono che rivestire, evidentemente, una qualifica direttiva equiparabile, in linea con l’art. 48, comma 3, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, a quella direttiva apicale di commissario capo della Polizia di Stato.
Tanto premesso, si auspica un solerte ed attento interessamento su tale vicenda che, ad oggi, risulterebbe priva di qualsivoglia riscontro, relativamente a:

  1. trattamento economico riconosciuto ai consiglieri penitenziari in formazione (per verificare se equivalente a quello riconosciuto al personale della Polizia di Stato con qualifica di “commissario capo”);
  2. inquadramento economico riconosciuto ai consiglieri penitenziari al termine del corso di formazione (per verificare se sia parificato a quello dei “vice questori aggiunti” della Polizia di Stato, in quanto prima qualifica dirigenziale della Polizia di Stato).

Per gli evidenti possibili riflessi di natura erariale e tenuto conto che ad avviso di questa Confederazione Sindacale è inammissibile che al personale vincitore del concorso per consigliere penitenziario, ancora non inquadrato nei ruoli della dirigenza amministrativa ed intento unicamente a seguire un corso di formazione senza alcuna reale responsabilità di gestione, venga attribuito uno stipendio che nelle Forze di Polizia spetta mediamente al personale della carriera dirigenziale dopo 20 anni di servizio, si sollecita un celere riscontro. Sono sotto gli occhi di tutti le disparità di trattamento verso il personale di Polizia Penitenziaria, gravosamente impegnato a garantire ordine e sicurezza nell’ambito dei servizi penitenziari, che è privato di adeguati riconoscimenti economici grazie anche a scelte dell’Amministrazione della Giustizia che, nell’ambito delle risorse assegnate al Dicastero, “tolgono ai poveri per distribuire magnanimamente ai ricchi”.
Al riguardano, se ci fosse ancora bisogna di riprove, gridano vendetta le indennità riconosciute dal Decreto-legge 75/2023 ai dirigenti penitenziari, che aumentano annualmente le retribuzioni fino ad oltre 13.000 euro, a fronte della completa assenza di una politica volta a valorizzare il personale che indossa l’UNIFORME di POLIZIA dello STATO!!!

Con riserva di inoltrare la presente segnalazione ai competenti Organi di controllo amministrativo-contabile in caso di mancato dovuto riscontro nei termini previsti.

Loading

Condividi su