| 📁 Categoria | Lettere CON.SI.PE. |
| 📅 Data | 11/08/2025 |
Sono giunte a questa Confederazione diverse richieste di chiarimenti sulle modalità di “gestione” che in alcune (non tutte infatti) articolazioni dipartimentali vedono una attuazione delle modalità organizzative del lavoro dei dipendenti che consente attraverso il discusso sistema GUS-WEB una sottrazione automatica della pausa (30 minuti) superate le sei ore lavorative senza, per questo, però, nessun riconoscimento i termini di assegnazione buono pasto ma, solo a richiesta del dipendente stesso, di eventuale “accredito” temporale del tempo in questione in termini di straordinario.
Non si comprendono i motivi che vedono perpetrarsi da tempo una sorta di discriminazione tra chi lavora presso gli uffici dipartimentali (anche qui alcuni) e altre articolazioni della stessa Amministrazione Penitenziaria, status che permette l’elargizione di buoni pasto giornalieri a seconda della sede lavorativa articolata in servizi identici (5 giorni alla settimana con due rientri pomeridiani) qualora superata la soglia delle sei ore lavorative previste per il turno di lavoro e in assenza di servizio mensa.
Ma allora se si fa domanda si può? Senza richiesta viene detratto il tempo? Sembra davvero surreale…eppure, almeno al DAP, è noto che non esiste la mensa di servizio!!
Per chiarire ogni eventuale dubbio o scadere in dubbia interpretazione ci viene in aiuto la recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Con l’Ordinanza 31 luglio 2024, n. 21440 la sez. Lavoro della Corte di Cassazione determina l’utilizzo del buono pasto alla prestazione lavorativa eseguita, al termine della quale può usufruire del servizio mensa, nel senso che risulta dovuto dopo un orario di lavoro eccedente le sei ore (turno).
Viene riconosciuto il diritto alla mensa nei giorni in cui il lavoratore presta la propria opera, superando l’orario stabilito dalla contrattazione: una dovuta pausa dopo il turno di lavoro. La norma contrattuale di riferimento viene interpretata con la possibilità di usufruire della mensa per coloro che prestano attività lavorativa di mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane; la Corte consolida un orientamento ritenendo che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (una modalità dell’organizzazione).
In tal senso il buono pasto è configurabile come un “benefit” di carattere assistenziale, la cui fruizione giornaliera è strettamente correlata alle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa da parte del singolo dipendente pubblico interessato, ovviamente in osservanza delle prescrizioni stabilite dalla contrattazione collettiva in ordine alla sede ed all’orario di lavoro.
Il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo: siamo in presenza di un istituto che trova riscontro nella disciplina UE dell’organizzazione dell’orario di lavoro che – anche sulla base dei Trattati – è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento dell’ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
La consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. L’erogazione del buono pasto rientra tra le scelte organizzative per assolvere l’esigenza di offrire ai lavoratori che effettuano un orario prolungato, nello stesso tempo, la possibilità di recuperare le loro energie psicofisiche con una pausa da utilizzare per l’eventuale consumazione di un pasto, laddove non esista un servizio mensa, una compensazione al disagio di chi sia costretto, in ragione dell’orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa, dimostrando una correlazione diretta tra prestazione eseguita e recupero psicofisico (utile a consumare il pasto), escludendo che l’attribuzione del buono pasto possa essere sostituito dalla corresponsione dell’equivalente in denaro.
La Corte si sofferma sull’organizzazione del lavoro dove l’assenza del servizio mensa (come presso il DAP) dovrà essere garantito con modalità sostitutive, alias buono pasto, rilevando (analizzando il contratto di lavoro) che il diritto alla mensa va riconosciuto a tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario, valorizzando, in definitiva, la reale presenza al lavoro, ove il buono pasto si consuma oltre l’orario di lavoro (non in servizio) nella pausa.
In relazione alle previsioni contrattuali si dovrà traslare il diritto con riferimento alla articolazione dell’orario di lavoro, dove in funzione del tempo lavoro si attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, ovvero il buono pasto, da consumarsi nel momento della pausa (fuori dell’orario di servizio, il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell’orario e non deve essere superiore a un tempo prestabilito, generalmente trenta minuti), ossia al termine della prestazione lavorativa. La pausa è inderogabile collegata alla necessità di recupero delle energie psicofisiche, consentendo di configurare la fattispecie in termini di diritto-dovere, riflettendo interessi ascrivibili, da un lato, al dipendente e, dall’altro, alla stessa Amministrazione di appartenenza: in termini più elementari, non vi è ragione di distinguere tra pausa psicofisica e pausa pranzo, sia pure dovendosi intendere questa seconda innanzitutto rispondente ad esigenze nutrizionali del dipendente, oltre che di ristoro delle energie psicofisiche, il tutto in ragione dell’attività lavorativo appena conclusa.
Da questo aspetto si ricava, ancora una volta, che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell’ambito di un intervallo non lavorato; diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata, dovendo convenire sul fatto che l’articolazione dell’orario di lavoro è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro: è dirimente l’aver svolto effettivamente la prestazione lavorativa in assenza della quale non vi è la necessità di una pausa, ossia di un recupero psicofisico.
Altra pronuncia della Corte di Cassazione delimita e determina l’erogazione dei buoni pasto durante le ferie. Con l’ordinanza 27 settembre 2024, n. 25840, la Cassazione ha confermato la decisione assunta dalla Corte di Appello di Napoli, secondo cui il ticket mensa costituisce a pieno titolo una componente della retribuzione e, in quanto tale, dev’essere garantito anche durante le ferie.
L’orientamento è, peraltro, in linea con una precedente pronuncia della Corte di Giustizia Europea (CGUE). Quest’ultima ha stabilito, infatti, che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere equivalente a quella dei giorni lavorativi ordinari, per evitare che il lavoratore sia dissuaso dal godere delle ferie stesse (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 C-350/06 e C-520/06) (Brocardi).
L’Amministrazione Penitenziaria, soprattutto per quanto riguarda il Comparto Sicurezza, ha visto produrre onerosi interventi ed atti amministrativi sulla materia sino ad ora discussa, e con altrettanta frequenza si è assistito a pronunce delle Autorità Giudicanti Amministrative che hanno condannato la stessa Amministrazione e riconosciuto le mancate elargizioni di buoni pasto secondo errate e/o dubbie interpretazioni del diritto all’assegnazione e al riconoscimento di tale istituto.
Il nostro intervento, ad oggi, vuole porsi quale riflessione sulla possibilità di un cambio di rotta a quanto fino ad ora adottato sulla gestione dei servizi e degli straordinari, potendo considerare la possibilità che, anche per evitare esborsi importanti e non distogliere eventuali disponibilità economiche all’impiego delle stesse per la risoluzione di problematiche emergenziali, possa quantomeno trovare un giusto compromesso con il riconoscimento automatico di straordinario almeno nelle situazioni per le quali non siano raggiunte le nove ore di servizio continuative( tolti i 30 minuti come previsto).
Tale intervento espositivo vuole porsi quale suggerimento, se benevolmente accolto, per adottare una disciplina uniforme per tutti i dipendenti impiegati nelle articolazioni dipartimentali o territoriali dell’Amministrazione Penitenziaria, atto che altresì impedirà che possano esserci scelte discrezionali in diverse realtà lavorative che evidenziano un esercizio di potere gestionale che, a nostro parere, dovrebbe essere ad appannaggio esclusivo (in tale ambito) dell’amministrazione centrale e della competente Direzione Generale del Personale.
Condividi su