Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con la sentenza n. 06273/2026 del 4 agosto 2026, ha definitivamente respinto l'appello del Ministero della Giustizia, confermando quanto già stabilito dal TAR Lazio: il personale vincitore di concorso interno che viene assegnato a nuova sede (oltre 10 km e in diverso Comune) ha pieno ed esclusivo diritto all'indennità di trasferimento ex art. 1, L. 86/2001.
Sotto il profilo giuridico e concettuale, la pronuncia smonta in modo inoppugnabile la tesi ministeriale secondo cui la partecipazione volontaria ad un concorso interno configurerebbe una "prima assegnazione" o una scelta privatistica del dipendente. Il Consiglio di Stato ha riaffermato un principio cardine: il passaggio a funzioni superiori o diverse risponde in via prioritaria all'interesse pubblico e organizzativo dell'Amministrazione. Di conseguenza, non vi è alcuna interruzione del rapporto di servizio, ma una continuità giuridica ed economica che impone il ristoro degli oneri di spostamento patiti dal lavoratore.
L'Amministrazione non ha più margini interpretativi per rigettare le istanze individuali relative alle progressioni di carriera interne già concluse. I provvedimenti di diniego finora emessi dal DAP sono giuridicamente illegittimi.
Il tentativo del Ministero di scaricare sui lavoratori i costi della mobilità legata ai passaggi di ruolo si è rivelato una strategia fallimentare e onerosa sul piano del contenzioso. La continuità del rapporto durante i corsi di formazione (garantita dalla posizione di aspettativa) impedisce di assimilare il vincitore di concorso interno a un neo-assunto.
La gestione della mobilità interna non può prescindere dalla copertura finanziaria delle indennità di legge. Pianificare concorsi senza prevedere l'impatto economico del re-impiego del personale sul territorio rappresenta una falla di programmazione che penalizza l'efficienza complessiva del Corpo
Roma, 4 agosto 2026
Mimmo Nicotra
Presidente CON.SI.PE.
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