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Assetto organizzativo, catena di comando e sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria – Riscontro alle note del Si.Di.Pe. del 30 settembre 2026 e necessità di aggiornamento dell’art. 9, L. 395/1990.Attivazione urgente convenzione per servizi di streaming sportivo(piattaforma DAZN) a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – Denuncia immobilismo e disparità di trattamento rispetto al Comparto Sicurezza.Indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 per il personale vincitore di concorsi interni di progressione in carriera – Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI) n. 06273/2026 del 4 agosto 2026 – Richiesta urgente di direttiva applicativa per il riconoscimento del beneficio in via amministrativa, cessazione del contenzioso e convocazione tavolo sindacale.C.C. BARI – Violazione A.Q.N., P.I.R. e P.I.L. Mobilità interna. Assegnazioni provvisorie nominative a graduatorie scadute (O.d.S. n. 78/2026 e O.d.S. n. 87/2026) in palese elusione di formale diffida sindacale. Richiesta di intervento sostitutivo, revoca in autotutela degli atti ed emanazione immediata dell’interpello generale. PREAVVISODI STATO DI AGITAZIONE.Assetto organizzativo, catena di comando e sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria – Riscontro alle note del Si.Di.Pe. del 30 settembre 2026 e necessità di aggiornamento dell’art. 9, L. 395/1990.Attivazione urgente convenzione per servizi di streaming sportivo(piattaforma DAZN) a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – Denuncia immobilismo e disparità di trattamento rispetto al Comparto Sicurezza.Indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 per il personale vincitore di concorsi interni di progressione in carriera – Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI) n. 06273/2026 del 4 agosto 2026 – Richiesta urgente di direttiva applicativa per il riconoscimento del beneficio in via amministrativa, cessazione del contenzioso e convocazione tavolo sindacale.C.C. BARI – Violazione A.Q.N., P.I.R. e P.I.L. Mobilità interna. Assegnazioni provvisorie nominative a graduatorie scadute (O.d.S. n. 78/2026 e O.d.S. n. 87/2026) in palese elusione di formale diffida sindacale. Richiesta di intervento sostitutivo, revoca in autotutela degli atti ed emanazione immediata dell’interpello generale. PREAVVISODI STATO DI AGITAZIONE.

Assenza per visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie – richiesta di integrazione dei chiarimenti.

La scrivente Confederazione fa seguito alla nota indicata in oggetto e prende atto dei chiarimenti forniti da codesta Direzione Generale.

Si valuta positivamente il riconoscimento secondo cui la congruità dei tempi di percorrenza tra domicilio, sede di servizio e struttura sanitaria deve essere valutata in relazione alle circostanze concrete e alla documentazione prodotta dal dipendente, nonché l’affermazione secondo cui i provvedimenti adottati sulle singole istanze devono essere adeguatamente motivati.

Permangono, tuttavia, alcuni profili che necessitano di una precisazione uniforme.

In primo luogo, si chiede di indicare puntualmente la base normativa e contrattuale in forza della quale il permesso breve dovrebbe essere utilizzato in via prioritaria rispetto al congedo straordinario, chiarendo se tale priorità costituisca un obbligo giuridico oppure un criterio organizzativo e applicativo e se trovi applicazione anche quando il permesso breve non risulti concretamente sufficiente a coprire la durata complessiva dell’assenza necessaria per la prestazione sanitaria, tenuto conto dei tempi di percorrenza e degli ulteriori intervalli ragionevolmente necessari.

Si chiede altresì di precisare il coordinamento tra la disciplina speciale applicabile al personale del Corpo di polizia penitenziaria e l’art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, richiamato dall’art. 16, comma 10, del decreto-legge n. 98/2011, in materia di giustificazione delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Analogo chiarimento è necessario con riguardo al riferimento ai «gravi motivi debitamente documentati», avuto riguardo alla natura della prestazione sanitaria, alla durata complessiva dell’assenza e alle modalità concrete di esecuzione.

Quanto ai tempi di percorrenza, si chiede di confermare che possano essere valutati, ove effettivamente necessari, ragionevoli e coerenti con la prestazione sanitaria, il viaggio di andata e ritorno, i tempi di accettazione, registrazione e attesa, nonché le condizioni concrete della viabilità e dei trasporti nella fascia oraria interessata.

Nelle aree metropolitane, e in particolare nell’area romana, la valutazione non dovrebbe fondarsi esclusivamente sulla distanza chilometrica o su tempi teorici calcolati in condizioni ideali, ma su tempi concretamente e ragionevolmente prevedibili. Resta inteso che ogni singolo intervallo dovrà essere valutato in relazione alla sua effettiva necessità, ragionevolezza e coerenza con la prestazione, senza automatismi né in favore né in danno del dipendente.

Quando il dipendente raggiunga la struttura sanitaria partendo dal domicilio, si chiede che venga considerato il tragitto effettivamente compiuto, salva la verifica motivata della congruità dei tempi rappresentati.

A tal fine, dovrebbero poter essere valutati, secondo attendibilità e coerenza, i dati dei sistemi di navigazione e info mobilità, la documentazione relativa ai mezzi pubblici, le comunicazioni concernenti ritardi o interruzioni dei servizi e le dichiarazioni sostitutive del dipendente.

Con riferimento agli eventuali provvedimenti individuali di diniego o di riconoscimento parziale dell’assenza, si richiama l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove applicabile. La motivazione dovrà consentire di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in relazione agli elementi istruttori acquisiti, con indicazione della disciplina applicata, dei tempi ritenuti congrui e delle ragioni dell’eventuale esclusione dei tempi di viaggio, attesa o rientro. Non appare sufficiente il ricorso a formule generiche quali «tempi non congrui», «mancanza di gravi motivi» o «necessario ricorso al permesso breve».

Tutto ciò premesso, la CON.SI.PE. chiede a codesto Dipartimento:

  • di precisare il significato e l’ambito applicativo del requisito dei «gravi motivi debitamente documentati»;
  • di chiarire la base normativa della priorità del permesso breve e il suo rapporto con il congedo straordinario;
  • di confermare i criteri di valutazione concreta dei tempi di viaggio, attesa e rientro;
  • di confermare che tali criteri, unitamente all’obbligo di adeguata motivazione, debbano essere applicati uniformemente da tutti gli istituti e uffici dell’Amministrazione penitenziaria;
  • di emanare, per quanto di competenza, una circolare applicativa nazionale che definisca criteri oggettivi e uniformi per la valutazione delle assenze in questione, con particolare riguardo alla determinazione dei tempi di percorrenza nelle aree metropolitane, assicurando al contempo la valutazione delle circostanze concrete di ciascun caso.

La CON.SI.PE. confida in un sollecito riscontro e si riserva, per i singoli casi, ogni iniziativa a tutela del personale nei confronti di provvedimenti adottati in assenza di adeguata istruttoria, motivazione o valutazione delle concrete circostanze rappresentate.

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In merito alla recente nota trasmessa dalla rappresentanza sindacale della dirigenza penitenziaria (Si.Di.Pe.) lo scorso 30 settembre 2026 concernente le direttive emanate dalla Direzione Generale delle Specialità del Corpo, questa Organizzazione Sindacale ritiene indifferibile intervenire a tute…

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Si rileva che, a differenza di altre Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, non risultano attualmente adottate specifiche disposizioni dipartimentali volte a definire criteri omogenei di valutazione della durata complessiva dell'assenza, con particolare riguardo all'incidenza dei tempi …

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