Con la sentenza n. 06273/2026 della Sezione Sesta, pubblicata il 4 agosto 2026, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Ministero della Giustizia, sancendo principi non più negoziabili:
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Nessuna interruzione del servizio: la frequenza del corso conserva la piena continuità giuridica, economica e previdenziale; la successiva destinazione è un trasferimento a tutti gli effetti, non una prima assegnazione.
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Prevalenza dell’interesse pubblico: la partecipazione al concorso non rende il trasferimento “a domanda”, poiché la copertura di funzioni superiori e di maggiore responsabilità risponde anzitutto a un’esigenza primaria dell’Amministrazione.
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Diritto al beneficio: in presenza dei requisiti oggettivi (comune diverso e oltre 10 km), l’indennità ex L. 86/2001 è dovuta.
Il CON.SI.PE. ha già investito i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per esigere:
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L’emanazione immediata di una circolare che riconosca l’indennità per via amministrativa a tutti i vincitori di concorsi interni trasferiti;
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Il riesame dei dinieghi e lo stop a contenziosi inutili che gravano sull’Erario;
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L’apertura urgente di un tavolo di confronto.
Invitiamo i colleghi interessati a contattare le nostre segreterie per interrompere la prescrizione quinquennale e avviare le istanze di pagamento. La tutela dei poliziotti penitenziari non si ferma.
Mimmo Nicotra – Presidente CON.SI.PE. cell 3289335733
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