| 📁 Categoria | Lettere CON.SI.PE. |
| 📅 Data | 08/09/2026 |
La scrivente Confederazione Sindacati Penitenziari (CON.SI.PE.), sottopone alla Vostra attenzione una problematica di primaria rilevanza che coinvolge direttamente il trattamento economico e la tutela giuridica delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria che hanno affrontato i percorsi di avanzamento in carriera attraverso concorsi interni, assumendo funzioni di maggiore responsabilità nell’interesse dell’Amministrazione.
Com’è noto, codesta Amministrazione ha finora mantenuto un orientamento restrittivo negando la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della Legge n. 86/2001, qualificando tali assegnazioni alla stregua di mere prime sedi di servizio e ravvisando una presunta natura volontaria dello spostamento nella sola presentazione dell’istanza di partecipazione concorsuale.
Tuttavia, tale quadro interpretativo è stato definitivamente superato dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, n. 06273/2026, depositata il 4 agosto 2026, la quale, respingendo l’appello proposto dal Ministero della Giustizia e confermando la decisione di primo grado del TAR Lazio n. 20767/2025, ha chiarito in modo inequivocabile che tra il servizio prestato prima e dopo il concorso interno non vi è alcuna soluzione di continuità del rapporto di pubblico impiego, atteso che durante la frequenza del corso di formazione il dipendente conserva piena continuità giuridica, economica, previdenziale e assistenziale.
Il Supremo Consesso ha altresì statuito che l’assegnazione a una sede diversa da quella di provenienza costituisce un vero e proprio trasferimento d’autorità, poiché la destinazione risponde in via prioritaria al preminente interesse pubblico dell’Amministrazione alla copertura di vacanze organiche caratterizzate da funzioni superiori, spiccatamente diverse e di accresciuta responsabilità, rendendo del tutto irrilevante l’assenso manifestato dall’interessato con la partecipazione alla selezione.Ne consegue che, in presenza dei presupposti oggettivi della distanza chilometrica e della diversità del comune, il diritto alla liquidazione del beneficio economico spetta a pieno titolo.
Alla luce di tale autorevole consolidamento giurisprudenziale e nell’ottica di preservare il buon andamento dell’azione amministrativa, appare necessario evitare il moltiplicarsi di contenziosi seriali che comporterebbero un inutile aggravio di spese a carico dell’Erario e un prolungato disagio per il personale coinvolto.
Per tali ragioni, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede di valutare l’adozione di una direttiva dipartimentale che recepisca i principi sanciti dal Consiglio di Stato disponendo il riconoscimento e la liquidazione amministrativa dell’indennità in favore degli aventi diritto, il riesame delle istanze precedentemente rigettate, l’abbandono delle cause pendenti e la sollecita convocazione di un tavolo di confronto con le OO.SS. per definire criteri applicativi certi e condivisi.
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